| Consegna dell'impianto |
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Pagina 1 di 2 La consegna dell'impianto e le responsabilità per i difetti Paola Guidi Le normative italiane ed europee e le pronunce della giurisprudenza richiedono all’installatore di attenersi strettamente agli impegni presi con il contratto anche opponendosi a interventi non corretti di soggetti terzi o del cliente.
Sul numero di giugno 2011 di HN abbiamo pubblicato un'intervista a Valeria Finazzi, avvocato e collaboratore della rivista, su un argomento di grande importanza per chi oggi vuole esercitare la professione dell'installatore con professionalità e in osservanza delle normative europee e del codice civile italiano: la responsabilità dell'installatore nei rapporti con il committente. Si tratta - come avevamo sottolineato in apertura dell'articolo - di un argomento indubbiamente attuale e soprattutto di notevole portata poiché è regolato da una serie di complessi adempimenti che, anche a causa di numerose e non sempre convergenti interpretazioni giurisprudenziali, si sono trasformati in una "giungla" legislativa sempre più fitta. Che sia importante e attuale lo dimostra il fatto che gli appuntamenti collegati a questo argomento tra installatori ed esperti del settore sono sempre molto frequentati e che i quesiti posti agli oratori sono tanti e tutti collegati alle incertezze interpretative delle norme. 1 - L'argomento prende avvio dal principio fondamentale secondo il quale l'installatore quando stipula un contratto d'opera deve eseguire il lavoro a regola d'arte, fornendo al cliente esattamente quanto "promesso" in contratto. Il quadro normativo - lo ricordiamo - è costituito dagli articoli 1665 e seguenti - del Codice Civile, ossia gli articoli relativi all'appalto. Sin qui appare molto chiara la linearità della causa e dell'effetto: se l'appaltatore/installatore ha commesso degli errori, sbagliando il progetto o l'installazione, la responsabilità è tutta sua. 2 - L'installatore, assumendo in incarico, s'impegna ad assicurare un risultato corretto e conforme alle esigenze espresse dal cliente, anche quando fosse lo stesso cliente (o terzi da questo incaricati) ad operare in maniera da rendere più complessa l'esecuzione dell'opera a regola d'arte. In altre parole, ove il cliente si intromettesse durante l'esecuzione dell'impianto, richiedendo opere o proponendo materiali non idonei, sarà compito dell'installatore - in quanto professionista esperto - far rilevare l'errore e correggere il cliente, in modo tale da consentire l'esecuzione corretta dell'impianto. L'installatore dovrà quindi anche dissentire da quanto proposto dal cliente, ove ciò fosse necessario, pena il fatto di essere considerato responsabile dei difetti eventualmente derivanti da una sua condotta acquiescente. Indicata la regola generale, vediamo ora cosa accade, per esempio, se a causa delle insistenze del cliente l'impianto consegnato e collaudato manifesta vizi d'opera derivanti dal progetto imposto? |
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SETTEMBRE 2011 


