Societą estere partecipate PDF Stampa E-mail
Le novità del controllo sulle Cfc, società estere partecipate
 
Franco Barro
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La liberalizzazione valutaria e la sempre crescente globalizzazione
dei mercati permettono oggi alle imprese di adottare strategie aziendali volte a localizzare le attività produttive anche in ragione dell'incidenza del fattore fiscale.

La normativa riguardante le cosidette controlled foreign companies (Cfc) è stata introdotta dall'art. 1 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 al fine di evitare che i redditi prodotti nel Paese di residenza vengano trasferiti in un altro Stato con carico fiscale nettamente inferiore a quello d'origine, attraverso la costituzione di società dove convogliare i redditi tramite la realizzazione di operazioni commerciali più o meno fittizie.
Queste pratiche elusive fino ad oggi sono state combattute disponendo l'indeducibiltà dei costi conseguenti alle operazioni di acquisto di beni e servizi da società residenti nei Paesi extra-Ue a fiscalità privilegiata, imputando per trasparenza in capo ad un soggetto residente i redditi prodotti da tali società partecipate estere. Con il D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito nella legge 102/09, il legislatore ha ritenuto opportuno estendere e meglio definire il campo di applicazione della disciplina come nel seguito delle Cfc.

Ambito soggettivo
La disciplina sulle Cfc si applica ora anche con riferimento alle imprese estere che risiedono in Stati diversi da quelli a fiscalità privilegiata, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- la tassazione effettiva nello Stato estero sia inferiore a più della metà di quella a cui esse sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia; il riferimento alla tassazione inferiore si intende relativo al carico effettivo di imposizione gravante sulla società estera controllata e non solo all'aliquota nominale di imposizione societaria.
- I proventi conseguiti derivino per più del 50% dai c.d. "passive income", vale a dire:
  • dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie;
  • dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica;    
  • dalla prestazione di servizi, compresi quelli finanziari, nei confronti di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano la società non residente, sono da questa controllati ovvero controllati dalla stessa società che controlla la società non residente.
Ambito oggettivo
Dividendi provenienti da Stati Black list
La società intermediaria non Black list deve documentare di volta in volta la provenienza degli utili (se da stati o territori a fiscalità privilegiata o meno) distribuiti al socio residente.
In base ad una ricostruzione analitica della provenienza degli utili distribuiti al socio residente dalla società intermediaria, si renderà applicabile il regime di imposizione integrale nel caso di utili di provenienza Black list, ovvero di parziale imponibilità per utili non provenienti da territori o stati a fiscalità privilegiata. La provenienza dell'utile percepito deve essere adeguatamente documentata dal contribuente; in mancanza di un adeguato supporto documentale gli utili di provenienza Black list si ritengono distribuiti al socio italiano in via prioritaria e fino a concorrenza.

Costi sostenuti con fornitori indipendenti Black list
Tra le spese e gli altri componenti negativi di reddito rientrano anche gli ammortamenti, le svalutazioni, le perdite, le minusvalenze e ogni altro componente negativo derivante da operazioni intercorse con soggetti Black list. Questi, infatti, sono componenti negativi che derivano in ogni caso da un'operazione intercorsa con un soggetto Black list e che, anche se in periodi d'imposta successivi rispetto a quello in cui la transazione è stata effettuata, comportano una diminuzione del reddito imponibile dell'impresa italiana.

Le condizioni di disapplicazione
La tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalla controllata estera black list viene meno nel caso in cui il soggetto controllante residente chieda ed ottenga la disapplicazione della disciplina in esame. Sono previste due condizioni di disapplicazione, operanti in modo autonomo ed indipendente l'una dall'altra.
1 - La prima condizione o prima esimente si verifica quando il soggetto controllante residente dimostra che la partecipata estera svolge "un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento. A tal fine si può considerare significativa una percentuale di "acquisti" o di "vendite" sul mercato locale del territorio estero di insediamento superiore al 50 per cento.
2 - La seconda condizione o seconda esimente ricorre quando il soggetto controllante residente dimostra che dal possesso delle partecipazioni non consegue "l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazione.
La dimostrazione di una o entrambe delle predette esimenti va verificata annualmente e va fornita, relativamente a ciascuna partecipata estera, in sede di interpello.
Si precisa che l'interpello deve essere nuovamente presentato qualora siano mutate le condizioni di fatto in relazione alle quali un precedente parere è stato reso.

Conclusioni
La normativa che disciplina le Cfc è nata per contrastare il c.d. tax defferal (differimento fiscale) delle locazioni di comodo delle imprese residenti, salva la dimostrazione dello svolgimento di un'effettiva attività industriale o commerciale tramite una struttura organizzativa adeguata. Le recenti modifiche apportate hanno rafforzato la tutela contro le ingiustificate localizzazioni di comodo. Le nuove regole si indirizzano, infatti, solo contro le pratiche di pianificazione fiscale dannosa; l'intento che il legislatore ha voluto perseguire si rileva anche dall'esclusione delle società collegate estere nell'ambito applicativo della nuova disciplina.


 
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