Agevolazioni per i contratti di reti d'imprese PDF Stampa E-mail
Franco Barro
pag26.jpg
L’Amministrazione Finanziaria con la Circolare del 14 aprile 2011, n. 15/E, ha recentemente fornito importanti chiarimenti in tema di reti di imprese e segnatamente in ordine alle agevolazioni fiscali, amministrative e finanziarie ad esse connesse.

In particolare con il contratto di rete d'imprese più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, obbligandosi a collaborare in forme ed ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.
Tale contratto (da redarre per atto pubblico o scrittura privata autenticata e soggetto ad iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese in cui è iscritto ciascun partecipante) può altresì prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, nonché la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi di questo.
Peraltro, come chiarito dalla Circolare n. 4/2011, "la norma in commento, innovando rispetto alla previgente disciplina, stabilisce che l'istituzione del fondo patrimoniale comune e la nomina dell'organo comune non costituiscono elementi essenziali ai fini della configurabilità del contratto di rete".
È infine opportuno precisare che la costituzione di una rete di imprese non comporta l'estinzione o la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che vi aderiscono e la rete risultante dal contratto non acquisisce una propria ed indipendente soggettività tributaria.
Possono beneficiare dell'agevolazione fiscale le imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un contratto di rete a prescindere dalla forma giuridica, dalle dimensioni, dal settore economico in cui operano, dalla tipologia di attività svolta e dalla localizzazione territoriale.
Gli imprenditori individuali e le società di persone che adottano il regime di contabilità semplificata potranno accedere all'agevolazione solamente se integrano le scritture contabili previste dall'art. 2217 del Codice Civile con un prospetto che evidenzi la destinazione a riserva dell'utile di esercizio, nonché i suoi successivi utilizzi.
Le imprese aderenti al programma comune che intendano fruire dell'agevolazione dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate il Modello RETI, approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 14 aprile 2011, Protocollo n. 2011/31139.
Per quanto riguarda l'oggetto dell'agevolazione - che ha ricevuto la preventiva autorizzazione comunitaria - è stato previsto un regime di sospensione d'imposta sugli utili di esercizio accantonati in un'apposita riserva (di cui si dovrà dare apposita informazione nella Nota Integrativa del bilancio) e destinati al fondo patrimoniale comune istituito al fine di realizzare gli investimenti previsti dal programma di rete.
In altri termini tali utili sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma stesso per un ammontare che non può comunque superare il milione di Euro.
Per quanto concerne il profilo temporale, va osservato che detta agevolazione si applica agli utili di esercizio accantonati ad apposita riserva a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
Il programma comune di rete deve essere preventivamente asseverato, entro 30 giorni dalla relativa richiesta, da parte di organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti di requisiti previsti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2011.
L'asseverazione rilasciata dai menzionati organismi costituisce condizione necessaria e sufficiente per dimostrare solamente l'esistenza degli elementi costitutivi del contratto di rete e dei requisiti di partecipazione che devono sussistere in capo ai sottoscrittori del contratto di rete; in altri termini, l'asseverazione, "non esime le imprese dal realizzare gli altri presupposti previsti dalla norma per accedere all'agevolazione".
Per il primo anno di applicazione dell'agevolazione il programma comune di rete dovrà essere asseverato entro il 30 settembre 2011, termine di presentazione del Modello UNICO 2011 in cui dovrà essere evidenziata l'agevolazione.
Le condizioni richieste pertanto dalla normativa per fruire di tale meccanismo agevolativo prima della realizzazione degli investimenti sono:
i)  l'adesione al contratto di rete;
ii)  l'accantonamento e la destinazione dell'utile di esercizio;
iii) l'asseverazione del programma di rete. Rientrano nell'agevolazione i costi sostenuti per l'acquisto o l'utilizzo di beni - strumentali e non - e servizi, nonché quelli relativi all'utilizzo del personale; come chiarito nella Circolare n. 15/2010, sono ammissibili "i costi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione da parte delle imprese aderenti al contratto di rete" e, a tal fine, "rileva il costo figurativo relativo all'effettivo impiego di detti beni, servizi e personale per la realizzazione degli investimenti".
Come già indicato l'importo che non concorre alla formazione del reddito di esercizio non potrà comunque superare - per singole imprese, anche se aderiscono a più contratti di rete - il limite di un milione di Euro per ciascun periodo di imposta, anche qualora l'impresa accantoni a riserva utili di esercizi per un ammontare superiore.
Il regime di sospensione d'imposta permane fino all'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite d'esercizio, con la conseguenza che gli utili in essa accantonati concorreranno alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva sarà utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, o in quello in cui viene meno l'adesione al contratto di rete che determini il mancato raggiungimento del programma.
Costituisce pertanto evento interruttivo del regime agevolativo anche il venir meno dell'adesione al contratto di rete che comporti il mancato completamento del programma comune di rete asseverato.
Più in particolare il regime di sospensione di imposta cesserà nei confronti di una singola impresa qualora questa, a causa ad esempio di recesso anticipato, venga meno all'adesione al contratto di rete, in mancanza del completamento del programma, ma senza conseguenze sul completamento del programma comune da parte delle altre imprese aderenti.
Il regime agevolativo cessa poi anche nell'ipotesi in cui tutte le imprese vengano meno contestualmente al programma comune di rete, in mancanza del suo completamento.
Il regime di sospensione d'imposta sugli utili opera ai fini IRES ed IRPEF e non anche ai fini IRAP e si potrà fruire dell'agevolazione esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi da corrispondere per il periodo di imposta relativo all'esercizio a cui si riferiscono gli utili accantonati, "senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di riferimento".
Per quanto riguarda i vantaggi di natura amministrativa - volti a semplificare i rapporti tra imprese e P.A. - essi si sostanziano nella possibilità per le imprese partecipanti di intrattenere rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con gli Enti Pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi, per il tramite del distretto di cui esse fanno parte.
Alle imprese partecipanti, inoltre, potrà esser riconosciuto il diritto di stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo, con gli Istituti di Credito e gli intermediari finanziari, volte ad agevolare la prestazione di garanzie.
Infine i vantaggi di natura finanziaria consistono da un lato in una semplificazione della procedura di accesso al credito (nonché di finanziamento dei soggetti partecipanti) con particolare riguardo ai progetti di sviluppo e innovazione, dall'altro nello snellimento degli adempimenti correlati alle operazioni di cartolarizzazione (c.d. securitization) aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria.



 
Feed RSS