Comunicazione telematica PDF Stampa E-mail
Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a tremila euro
Franco Barro


pag26.jpg
Con la Circolare del 30 maggio 2011, n. 24/E, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito importanti chiarimenti con riferimento all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a euro 3.000, di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

La normativa  prevede l'obbligo, per i soggetti passivi Iva, di comunicare telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute nell'anno precedente, qualora i corrispettivi dovuti siano di importo pari o superiore a euro 3.000, al netto dell'Iva.
Tale limite è elevato a euro 3.600, al lordo dell'Iva applicata, per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione ossia per le operazioni documentate con ricevuta fiscale, ovvero con scontrino fiscale.
In sede di prima applicazione e quindi per le sole operazioni relative all'anno 2010, dovranno essere comunicate entro il 31 ottobre 2011 solamente le operazioni soggette all'obbligo di fatturazione di ammontare pari o superiore a euro 25.000, al netto dell'Iva.

Soggetti obbligati
Sono obbligati all'obbligo di comunicazione tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva e conseguentemente tale obbligo riguarda tra gli altri anche gli enti non commerciali - limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali -, i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti e i soggetti non residenti che operano in Italia per il tramite di una stabile organizzazione, di un rappresentante fiscale, ovvero che risultino identificati direttamente.
Risultano invece esclusi dall'adempimento i soggetti che si avvalgono del c.d. regime dei minimi  salvo che tale regime cessi di avere efficacia in corso d'anno.

Operazioni rientranti nell'obbligo di comunicazione
Oggetto della comunicazione sono le operazioni rilevanti ai fini Iva, ossia quelle per le quali coesistono tutti i requisiti applicativi dell'imposta. Più in particolare, le operazioni rilevanti ai fini Iva che costituiscono oggetto della comunicazione sono le operazioni imponibili, quelle non imponibili, i servizi internazionali, nonché le operazioni esenti.
Per quanto riguarda le operazioni non imponibili, la Circolare in commento ha precisato che l'obbligo di comunicazione sussiste solamente per le operazioni effettuate tra operatori nazionali, nell'ambito delle cc.dd. esportazioni indirette e delle triangolazioni comunitarie; per completezza, rientrano nell'obbligo di comunicazione  anche le operazioni soggette al regime del reverse charge, nonché le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività di impresa.

Operazioni escluse dall'obbligo di comunicazione

Non sono comprese nella comunicazione le operazioni che sono fuori dal campo di applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale.
In particolare, sono escluse:
  • le importazioni;
  • le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 633/1972 (cessioni eseguite mediante trasporto a cura o a nome dei cedenti/a cura del cessionario non residente o per suo conto);
  • le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva, nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi sia stato effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria;
  • le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi Black List.
Oltre a tali operazioni, la Circolare, in via interpretativa, ha esteso  l'esonero dalla comunicazione anche per le operazioni intracomunitarie riepilogate negli Elenchi-Intrastat.

Dati da indicare nella comunicazione
I dati che devono essere indicati nella comunicazione riguardano, per ciascuna cessione o acquisto, o per ciascuna prestazione resa o ricevuta, l'indicazione della partita Iva o del Codice Fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente, l'importo delle operazioni effettuate (considerando anche le eventuali note di variazione effettuate), con l'indicazione dell'imponibile o dell'imposta, ovvero di operazione non imponibile o esente.

Termine di invio della comunicazione

Come anticipato, per il solo anno 2010 il termine di invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate è il 31 ottobre 2011.
Per gli anni successivi la comunicazione dovrà essere trasmessa con cadenza annuale entro il 30 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno di imposta precedente. Decorso tale termine, qualora sussistano le condizioni, il contribuente potrà avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Casi particolari
Nel caso di contratti di appalto, fornitura, somministrazione, locazione, noleggio, concessione (e, più in generale, di contratti da cui derivano corrispettivi periodici), la comunicazione deve essere effettuata solamente nel caso in cui i corrispettivi dovuti per un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore a euro 3.000.
Per tutte le altre tipologie di contratto (come ad esempio nella compravendita) "il superamento della soglia di 3.000 euro deve essere sempre collegato alla singola operazione".

Sanzioni
Nel caso di omessa trasmissione della comunicazione, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 2.065.


 
Feed RSS