La tracciabilità dei movimenti finanziari PDF Stampa E-mail
Franco Barro
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La legge 13 agosto 2010 n.136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia” reca misure di prevenzione volte ad evitare infiltrazioni criminali attraverso la previsione di un obbligo di tracciabilità di determinati flussi finanziari.

La norma prevede che tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi e alle forniture pubbliche dovranno transitare esclusivamente su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche  non in via esclusiva, alla commessa  pubblica in corso; sono tenuti al rispetto di tale onere gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese.
Come chiarito con successivo decreto legge n. 187 del 13 novembre 2010, le prescrizioni contenute nell'art. 3 L. 136/2010 trovano immediata applicazione con riferimento ai contratti sottoscritti a far data dal 7 settembre 2010 (entrata in vigore della legge medesima) ancorché relativi a bandi pubblicati in data antecedente; diversamente, per i contratti stipulati in precedenza il decreto legge prevede il termine del 7 marzo 2011 entro il quale i soggetti, nei cui confronti si applica detta disciplina, saranno tenuti a porre in essere quanto necessario per adeguarsi a quest'ultima.
I contratti soggetti alla normativa  possono individuarsi prevalentemente in: contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi, contratti di subappalto e subfornitura. Riferendosi alla locuzione "stazione appaltante", il Legislatore ha inteso indirizzarsi: alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, agli organismi di diritto pubblico, alle associazioni, unioni e consorzi costituiti da detti soggetti, alle amministrazioni  aggiudicatrici e alle imprese  pubbliche.
Sono considerati "operatori economici interessati all'esecuzione dei lavori pubblici" tutti coloro che intervengono, a diverso titolo, nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli, forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei contratti.
Quindi società private e  pubbliche, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali e professionisti. In ordine alle concrete modalità di attuazione degli obblighi di tracciabilità, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese (a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici) sono tenuti come detto ad utilizzare  uno o più conti correnti - accesi presso banche o Poste Italiane SpA - dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in corso e sui quali dovranno transitare (e solo su quello o su quelli) tutti i movimenti finanziari (quindi sia in entrata che in uscita) relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.
La locuzione "anche in via non esclusiva" deve intendersi quale facoltà di dedicare uno o più conti correnti a più commesse e quindi la facoltà di utilizzare gli stessi conti anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi siano stati dedicati.
Gli estremi di quei conti  debbono essere oggetto di comunicazione nei riguardi della stazione appaltante o dell'amministrazione concedente entro sette giorni  dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro destinazione (nello stesso termine dovranno comunicarsi le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi).
Ogni movimento - transitante sul conto dedicato - dovrà essere effettuato, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, o per mezzo di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni compiute, con indicazione (necessaria) del codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, nonché, ove previsto, del codice unico di progetto (CUP). I pagamenti in favore di dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali  che dovranno effettuarsi - per l'intero importo dovuto anche se non riferibile  ad un solo specifico contratto - attraverso il conto dedicato e per il mezzo di strumenti anche diversi dal bonifico bancario o postale dovranno garantire  la tracciabilità del pagamento  pur senza dover indicare il CIG o il CUP.
Il mancato rispetto degli obblighi prescritti dall'art.3 L. 136/2010 determina l'applicazione di sanzioni di diversa natura e graduate in relazione alla violazione commessa. Tra le altre, è prevista la risoluzione di diritto del contratto in ipotesi di mancato utilizzo  del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro in caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7 ossia degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati da effettuarsi entro il termine di sette giorni dalla loro accensione o dalla loro destinazione.
Si ricorda, da ultimo, che è previsto, a pena di nullità assoluta, l'inserimento nel contratto di apposita clausola  con la quale ciascuno  dei soggetti tenuti al rispetto della disciplina in esame assume i relativi obblighi di tracciabilità.


 
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